Vantaggi della

 
 

... Mediazione


La procedura conciliativa presenta notevoli e indiscussi vantaggi quali:

  • Economicità: l’attività conciliativa è molto più economica rispetto al ricorso giurisdizionale.
  • Celerità: la procedura conciliativa deve concludersi entro al massimo 3 mesi.

  • Reciproca collaborazione e soddisfazione delle parti: quest’ultime collaborano per addivenire ad un accordo vantaggioso per entrambi e che magari consenta anche il mantenimento delle relazioni tra i soggetti stessi.

  • Riservatezza del procedimento: la conciliazione si svolge in maniera privata e riservata alla presenza del conciliatore e delle parti, assistite o meno dai rispettivi Avvocati. Le dichiarazioni rese dalle parti dinanzi al mediatore non possono essere divulgate e rese pubbliche neanche a seguito di insuccesso del tentativo di conciliazione, salvo espresso consenso delle parti.

  • Efficacia: l’ accordo di conciliazione ha valore di contratto ed è quindi vincolante tra le parti che lo sottoscrivono. Quando tutte le parti sono assistite da un avvocato, il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’ espropriazione forzata, per l’ esecuzione per consegna e rilascio, per l’ esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l’ iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’ accordo alle norme imperative e all’ ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’ accordo allegato al verbale, su istanza di parte, è omologato dal tribunale e costituisce titolo esecutivo per l’ espropriazione forzata, per l’ esecuzione in forma specifica, oltre che per l’ iscrizione di ipoteca giudiziale.

  • Autonomia: le parti sono protagoniste nella ricerca di una soluzione del conflitto e nel caso di mancato accordo, possono adire il giudice ordinario. La conciliazione, infatti, non esclude o sostituisce il sistema giudiziario ma propone una diversa soluzione dei conflitti basandosi sul dialogo e sulla cooperazione tra le parti.

  • Esenzioni: Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Inoltre, il verbale di accordo, che pone fine al procedimento conciliativo, è esente dall'imposta di registro entro il limite del valore di € 50.000,00 altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

  • Gratuito Patrocinio: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, cioè in tutti i casi in cui è obbligatorio esperire la procedura conciliativa prima di adire il giudice ordinario, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio. Per essere ammessi al gratuito patrocinio è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 10.628,16.

  • Credito d'imposta: Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso l'organismo è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di € 500,00. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. Il credito d'imposta è stabilito con decreto del Ministero della Giustizia in relazione all'importo di ciascuna mediazione ed in misura proporzionale alle risorse stanziate. Entro il 30 maggio di ogni anno, il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari ed i relativi importi. Il Credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi e non può essere chiesto a rimborso. Ai fini del credito d’imposta, dovrà esserci piena corrispondenza tra le parti della mediazione ed i soggetti in favore dei quali viene rilasciata la fattura.